9. Ciò è il caso nella fattispecie ora in esame, in ragione del comportamento non ineccepibile della Commissione tutoria di cui si è detto sopra. Di conseguenza, i costi peritali in discussione non possono che restare a carico di quest'ultima. 12. L'autorità di protezione di primo grado risulta chiaramente soccombente. Pertanto gli oneri processuali vanno posti a suo carico (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b LPamm; RtiD II-2011 n. 14c pag. 692 consid. 3; cfr. anche: sentenza ICCA del 15 giugno 2011, inc. 11.2011.12, consid. 3; DTF 8C_1007/2010 del 9 maggio 2011, cons. 9). Non vengono per contro attribuite ripetibili, non essendo state richieste. 13.