10. In concreto, richiamato quanto sopra esposto, il gravame va di conseguenza accolto, nel senso di annullare la decisione 14 marzo 2011 della Commissione tutoria. 11. Va d'altro canto ricordato che le spese processuali possono eccezionalmente essere poste a carico dell’autorità inferiore, rispettivamente dell’ente pubblico, segnatamente nei casi in cui essa violi in modo qualificato i diritti di una parte od i propri doveri (DTF 8C_1007/2010 del 9 maggio 2011, cons. 9. Ciò è il caso nella fattispecie ora in esame, in ragione del comportamento non ineccepibile della Commissione tutoria di cui si è detto sopra.