1 vLTut), cui spettano compiti specifici (art. 11 vLTut). Non può tuttavia essere addotta quale scusante – per non aver dato ai genitori le informazioni che le incombeva dare – il fatto che il delegato comunale nulla abbia riferito alla Commissione tutoria sulla situazione finanziaria degli interessati. Decisa a fare sentire i minori da una specialista la Commissione tutoria avrebbe dovuto richiedere un preventivo di spesa, sapendo che i costi avrebbero potuto ricadere – come detto – sui genitori, e dare loro la possibilità di postulare tempestivamente l'assistenza giudiziaria, informandoli compiutamente al riguardo.