Analogo dovere è ora sancito anche dall'art. 7 cpv. 1 lett. a ROPMA. Per costante giurisprudenza se l’autorità omette di informare un utente, quando era tenuta a farlo per legge o allorché le circostanze del caso particolare lo giustificavano, tale omissione è assimilata ad un’informazione erronea fornita dalla medesima (DTF K 13/06 del 29 giugno 2007, cons. 5.1.3; 131 V 472, cons. 5), che non deve avere come conseguenza quella di arrecare danni al cittadino in questione.