Ciò a maggior ragione per il fatto che i coniugi vivevano a quel momento già separati ed era in atto una procedura di divorzio, poi pronunciato il 2 settembre 2011. 9. Per quanto attiene al dovere d'informazione che incombe all'Autorità di protezione, giova ricordare che l’art. 7 lett. a RTut (in vigore allorquando è stata presa la decisione impugnata) prevedeva che la Commissione tutoria era “competente per assistere e consigliare gli utenti nell'ambito dell'applicazione del diritto tutorio”. Analogo dovere è ora sancito anche dall'art. 7 cpv.