Agli atti non figura, poi, alcuna decisione che definisca il criterio di suddivisione dei costi peritali tra i genitori. Vista l’intenzione dell’allora Commissione tutoria di porre a carico dei genitori le spese in disamina e di fare anticipare dette spese - per essi - dal Comune di domicilio, era perlomeno necessario che l’autorità di primo grado emanasse una risoluzione su tale aspetto, indicando in modo chiaro il grado di ripartizione dei costi peritali tra genitori, così da fissare le quote che l’ente pubblico avrebbe potuto in seguito recuperare da ognuno di loro, nel caso di ritorno a miglior fortuna.