D'altro canto i genitori – pur essendo patrocinati in quel frangente – non hanno neppure impugnato la decisione del 5/6 maggio 2011 di cui si è detto al consid. H, che già escludeva le prestazioni di patrocinio anteriori alla richiesta. Al proposito, benché sollecitata (cfr. decreto del 20 luglio 2011 della prima Camera civile), l’autorità di primo grado non ha fornito alcun ragguaglio in merito all’eventuale informazione da essa rivolta ai genitori sui costi peritali e sulla possibilità di richiedere il beneficio menzionato (cfr. osservazioni della Commissione tutoria del 13 settembre 2011). Ciò lascia intendere che essa non vi abbia affatto provveduto. Vi è di più: