Né i minori né i loro genitori avevano dunque mezzi finanziari sufficienti per onorare i costi peritali. Nessuno dei genitori ha chiesto il beneficio dell’assistenza giudiziaria tempestivamente, ossia all’inizio della procedura di protezione, rispettivamente al momento del conferimento della perizia sulle loro capacità. Un’eventuale concessione dell’assistenza giudiziaria eccezionalmente retroattiva - per comprendere la perizia in discussione - non entra in considerazione, poiché non è mai stato postulato un simile effetto. D'altro canto i genitori – pur essendo patrocinati in quel frangente – non hanno neppure impugnato la decisione del 5/6 maggio 2011 di cui si è detto al consid.