In caso contrario il figlio non può certo reputarsi “soccombente”. Non può quindi essere condannato al pagamento di tasse o spese, né men che meno di ripetibili (RtiD No.15c/I-2008, sentenza ICCA del 7 settembre 2007, inc. 11.2007.119). 7. Nella fattispecie, la procedura aperta dalla Commissione tutoria regionale si è conclusa con una misura di protezione in favore dei figli (peraltro tuttora in vigore), sicchè tasse e spese procedurali avrebbero dovuto essere poste a carico dei minori e per essi dei genitori in virtù dei loro doveri generali di assistenza. E quest'ultimo prevale sul dovere di assistenza statale (DTF 119 Ia 134; RVJ 2005 pag. 71; cfr.