Ora, ove i genitori non abbiano mezzi sufficienti, dandosene gli estremi, essi possono instare per il beneficio dell'assistenza giudiziaria, sempre che l'autorità di protezione informi compiutamente le parti – non patrocinate – dell'eventualità che i costi peritali possano ricadere su di loro (DTF 130 I 182, cons. 3), una richiesta di assistenza giudiziaria non avendo effetto retroattivo (Rep. 1994 pag. 385; RDAT I-1996 pag. 306). Tutto ciò presuppone tuttavia – come si è visto – che la procedura si concluda con l’adozione di misure di protezione. In caso contrario il figlio non può certo reputarsi “soccombente”.