Se la procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'autorità di protezione adotti misure concrete, per contro, le spese di procedura non possono essere addebitate al figlio né ai genitori. Fatta eccezione per l’eventualità in cui i genitori o il figlio le abbiano provocate con un comportamento reprensibile (RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c, consid. 6 non pubblicato). Ora, ove i genitori non abbiano mezzi sufficienti, dandosene gli estremi, essi possono instare per il beneficio dell'assistenza giudiziaria, sempre che l'autorità di protezione informi compiutamente le parti – non patrocinate – dell'eventualità che i costi peritali possano ricadere su di loro (DTF 130 I 182, cons.