È pacifico che la vertenza in narrativa – anche se litigioso è unicamente il pagamento delle spese peritali – costituisca una decisione che era di competenza della Commissione tutoria, in quanto connessa con l'adozione di misure di protezione in favore di minori, poi nel concreto anche decise dall'Autorità di protezione. Il diritto precedentemente in vigore prevedeva che contro le decisioni delle Commissioni tutorie era dato ricorso all'Autorità di vigilanza e, avverso le decisioni di quest'ultima autorità, era data un'ulteriore possibilità di impugnativa alla prima Camera civile, ciò in applicazione degli art. 48 vLTut e 48 lett. a n. 3 vLOG.