Chiede dunque di accogliere il gravame e, di conseguenza, di annullare “la fattura 6020/2010 del 21 febbraio 2011 del Comune di G__________ che accolla i costi per la perizia psichiatrica concernente i coniugi PI 1 e PI 2 al Comune di C__________”. 5. È pacifico che la vertenza in narrativa – anche se litigioso è unicamente il pagamento delle spese peritali – costituisca una decisione che era di competenza della Commissione tutoria, in quanto connessa con l'adozione di misure di protezione in favore di minori, poi nel concreto anche decise dall'Autorità di protezione.