L'Autorità di vigilanza, constatato che nel caso concreto una misura era stata presa – ossia la privazione della custodia parentale dei genitori – ha rilevato che le spese peritali avrebbero dovuto essere poste a carico dei figli e per essi a carico dei genitori; se non che, essendo questi ultimi indigenti e non potendo beneficiare dell'assistenza giudiziaria – la loro richiesta essendo stata presentata in ritardo – essi non possono essere chiamati a rifondere i costi processuali. Ciò posto, l'Autorità di vigilanza ha concluso che, in virtù degli art. 17 e 19 vLTut come pure dell'art. 3 cpv. 3 vRTut, dette spese devono essere assunte dal Comune di domicilio dei minori.