in seguito ha comunicato l’esito al reclamante, il quale ha preso atto della mancanza di assunzione dei costi in oggetto da parte del suddetto Ufficio e ha ribadito che gli stessi dovrebbero essere a carico dell’assicurazione malattia. Considerato in diritto 1. Fino al 31 dicembre 2012 le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza erano impugnabili alla prima Camera civile del Tribunale d’appello con ricorso entro 30 giorni dalla notificazione (art. 48 vLTut). La decisione contestata è stata spedita il 24 giugno 2011 con invio raccomandato; il gravame presentato il 12 luglio 2011, era quindi tempestivo e da considerare ricevibile.