Nelle proprie osservazioni del 13 settembre 2011, la Commissione tutoria ha proposto di respingere il ricorso. K. In data 1° gennaio 2013, il gravame in oggetto è stato trasmesso per competenza alla Camera di protezione. L. Quest’ultima ha acquisito agli atti le notifiche di tassazione di PI 2 e PI 1 e si è rivolta all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), al fine di sapere se essi beneficiassero di prestazioni sociali; in seguito ha comunicato l’esito al reclamante, il quale ha preso atto della mancanza di assunzione dei costi in oggetto da parte del suddetto Ufficio e ha ribadito che gli stessi dovrebbero essere a carico dell’assicurazione malattia.