Con decisione del 14 marzo 2011, la stessa Commissione tutoria, ha risposto, informando che le Casse malati non assumono tali costi e che i medesimi non potevano essere posti a carico dei genitori, stante la loro precaria situazione finanziaria, e che il Comune li doveva assumere in base alle norme di legge. G. Contro la decisione del 14 marzo 2011 il Comune di C__________ è insorto con reclamo il 25 marzo 2011 all'allora Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza), la quale, statuendo il 24 giugno 2011, ha respinto il ricorso.