{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-08-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-18_2013-08-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115935&nX40_KEY=4711085&nTrefferzeile=81&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e05c51e80e153a47bd549b1cc4ef921b"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["9.2013.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.08.2013 9.2013.18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Spese peritali di una procedura di protezione dei minori: obbligo dell'autorità di protezione di informare le parti sulla possibilità di chiedere il beneficio dell'assistenza giudiziaria, spese poste a carico dell'autorità di protezione che ha violato tale obbligo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 20:22:18", "Checksum": "97b0759088d8f71227a84a712aaf4287", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.08.2013 9.2013.18\nRegesto:\nSpese peritali di una procedura di protezione dei minori: obbligo dell'autorità di protezione di informare le parti sulla possibilità di chiedere il beneficio dell'assistenza giudiziaria, spese poste a carico dell'autorità di protezione che ha violato tale obbligo\n\n\nIn materia di protezione dei minori (e degli adulti) le perizie si ordinano sovente: le famiglie in situazioni economiche difficili sono numerose, le loro conoscenze giuridiche sono spesso ridotte e spesso gli utenti si lamentano di non essere stati edotti all’inizio della procedura sui costi dei provvedimenti adottati. Ciò induce a ritenere che, in base alle circostanze, l’autorità di primo grado avrebbe dovuto informare i genitori in merito ai costi peritali e alla possibilità di postulare l’assistenza giudiziaria (cfr. sentenza ICCA del 7 settembre 2007, inc. 11.2007.119, cons. 5 segg., parzialmente pubblicata in RTiD I-2008, pag. 1010 segg. no. 15c).\nContrariamente a quanto vorrebbe far credere l'autorità di primo grado, essa non deve attendere in modo passivo informazioni da parte del delegato comunale. Certo, il delegato comunale è membro della medesima autorità (art. 7 cpv. 1 vLTut), cui spettano compiti specifici (art. 11 vLTut). Non può tuttavia essere addotta quale scusante – per non aver dato ai genitori le informazioni che le incombeva dare – il fatto che il delegato comunale nulla abbia riferito alla Commissione tutoria sulla situazione finanziaria degli interessati.\nDecisa a fare sentire i minori da una specialista la Commissione tutoria avrebbe dovuto richiedere un preventivo di spesa, sapendo che i costi avrebbero potuto ricadere – come detto – sui genitori, e dare loro la possibilità di postulare tempestivamente l'assistenza giudiziaria, informandoli compiutamente al riguardo. Ciò posto, in concreto, il comportamento della Commissione tutoria appare lungi dall'essere stato ineccepibile.\n10. In concreto, richiamato quanto sopra esposto, il gravame va di conseguenza accolto, nel senso di annullare la decisione 14 marzo 2011 della Commissione tutoria.\n11. Va d'altro canto ricordato che le spese processuali possono eccezionalmente essere poste a carico dell’autorità inferiore, rispettivamente dell’ente pubblico, segnatamente nei casi in cui essa violi in modo qualificato i diritti di una parte od i propri doveri (DTF 8C_1007/2010 del 9 maggio 2011, cons. 9.\nCiò è il caso nella fattispecie ora in esame, in ragione del comportamento non ineccepibile della Commissione tutoria di cui si è detto sopra. Di conseguenza, i costi peritali in discussione non possono che restare a carico di quest'ultima.\n12. L'autorità di protezione di primo grado risulta chiaramente soccombente. Pertanto gli oneri processuali vanno posti a suo carico (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b LPamm; RtiD II-2011 n. 14c pag. 692 consid. 3; cfr. anche: sentenza ICCA del 15 giugno 2011, inc. 11.2011.12, consid. 3; DTF 8C_1007/2010 del 9 maggio 2011, cons. 9). Non vengono per contro attribuite ripetibili, non essendo state richieste.\n13. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore, ma non per quanto attiene all'addebito dei costi procedurali (fr. 12'000.–), il cui valore non raggiunge la soglia di fr. 30’000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo è accolto.\n1.1. La decisione del 14 marzo 2011 dell’allora Commissione tutoria regionale __________ è annullata.\n1.2. I costi per la perizia della dr.ssa S__________ per la procedura relativa ai minori PI 3 e PI 4 restano a carico dell’allora Commissione tutoria regionale - ora Autorità di protezione - __________.\n2. Gli oneri del reclamo consistenti in\na) tassa di giustizia fr. 300.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 350.–\nsono posti a carico dell’Autorità di protezione __________. Non si assegnano ripetibili.\n3. Notificazione:\nComunicazione:\n-\n-\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}