{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-08-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-18_2013-08-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115935&nX40_KEY=4921736&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e05c51e80e153a47bd549b1cc4ef921b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.08.2013 9.2013.18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Spese peritali di una procedura di protezione dei minori: obbligo dell'autorità di protezione di informare le parti sulla possibilità di chiedere il beneficio dell'assistenza giudiziaria, spese poste a carico dell'autorità di protezione che ha violato tale obbligo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:27:38", "Checksum": "29d2fec4c0ebb2f9d8a866a8a6e6b2bd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.08.2013 9.2013.18\nRegesto:\nSpese peritali di una procedura di protezione dei minori: obbligo dell'autorità di protezione di informare le parti sulla possibilità di chiedere il beneficio dell'assistenza giudiziaria, spese poste a carico dell'autorità di protezione che ha violato tale obbligo\n\n\nOra, ove i genitori non abbiano mezzi sufficienti, dandosene gli estremi, essi possono instare per il beneficio dell'assistenza giudiziaria, sempre che l'autorità di protezione informi compiutamente le parti – non patrocinate – dell'eventualità che i costi peritali possano ricadere su di loro (DTF 130 I 182, cons. 3), una richiesta di assistenza giudiziaria non avendo effetto retroattivo (Rep. 1994 pag. 385; RDAT I-1996 pag. 306).\nTutto ciò presuppone tuttavia – come si è visto – che la procedura si concluda con l’adozione di misure di protezione. In caso contrario il figlio non può certo reputarsi “soccombente”. Non può quindi essere condannato al pagamento di tasse o spese, né men che meno di ripetibili (RtiD No.15c/I-2008, sentenza ICCA del 7 settembre 2007, inc. 11.2007.119).\n7. Nella fattispecie, la procedura aperta dalla Commissione tutoria regionale si è conclusa con una misura di protezione in favore dei figli (peraltro tuttora in vigore), sicchè tasse e spese procedurali avrebbero dovuto essere poste a carico dei minori e per essi dei genitori in virtù dei loro doveri generali di assistenza. E quest'ultimo prevale sul dovere di assistenza statale (DTF 119 Ia 134; RVJ 2005 pag. 71; cfr. anche: BSK ZGB I, Koller, ad art. 328/329 n. 36; CR CC I, Eigenmann, ad art. 328/329 n. 2).\n8. In concreto, dalla documentazione agli atti risulta che PI 2 era al beneficio di prestazioni assistenziali tra settembre e dicembre 2010; mentre PI 1 non ne ha percepite durante il 2010 [cfr. lettera del 28 marzo 2013 dell’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) alla CDP]. Dalle notifiche di tassazione risulta tuttavia pacifico che entrambi i genitori erano indigenti nel 2010.\nNé i minori né i loro genitori avevano dunque mezzi finanziari sufficienti per onorare i costi peritali.\nNessuno dei genitori ha chiesto il beneficio dell’assistenza giudiziaria tempestivamente, ossia all’inizio della procedura di protezione, rispettivamente al momento del conferimento della perizia sulle loro capacità.\nUn’eventuale concessione dell’assistenza\ngiudiziaria eccezionalmente retroattiva - per comprendere la perizia in\ndiscussione - non entra in considerazione, poiché non è mai stato postulato un\nsimile effetto. D'altro canto i genitori – pur essendo patrocinati in quel frangente\n– non hanno neppure impugnato la decisione del\n5/6 maggio 2011 di cui si è detto al consid. H, che già escludeva le\nprestazioni di patrocinio anteriori alla richiesta.\nAl proposito, benché sollecitata (cfr. decreto del 20 luglio 2011 della prima Camera civile), l’autorità di primo grado non ha fornito alcun ragguaglio in merito all’eventuale informazione da essa rivolta ai genitori sui costi peritali e sulla possibilità di richiedere il beneficio menzionato (cfr. osservazioni della Commissione tutoria del 13 settembre 2011).\nCiò lascia intendere che essa non vi abbia affatto provveduto.\nVi è di più: la decisione 14 marzo 2011 – inviata al Municipio di C__________ e oggetto di impugnativa da parte di quest'ultimo – non risulta essere stata trasmessa anche ai genitori.\nAgli atti non figura, poi, alcuna decisione che definisca il criterio di suddivisione dei costi peritali tra i genitori.\nVista l’intenzione dell’allora Commissione tutoria di porre a carico dei genitori le spese in disamina e di fare anticipare dette spese - per essi - dal Comune di domicilio, era perlomeno necessario che l’autorità di primo grado emanasse una risoluzione su tale aspetto, indicando in modo chiaro il grado di ripartizione dei costi peritali tra genitori, così da fissare le quote che l’ente pubblico avrebbe potuto in seguito recuperare da ognuno di loro, nel caso di ritorno a miglior fortuna. Ciò a maggior ragione per il fatto che i coniugi vivevano a quel momento già separati ed era in atto una procedura di divorzio, poi pronunciato il 2 settembre 2011.\n9. Per quanto attiene al dovere d'informazione che incombe all'Autorità di protezione, giova ricordare che l’art. 7 lett. a RTut (in vigore allorquando è stata presa la decisione impugnata) prevedeva che la Commissione tutoria era “competente per assistere e consigliare gli utenti nell'ambito dell'applicazione del diritto tutorio”. Analogo dovere è ora sancito anche dall'art. 7 cpv. 1 lett. a ROPMA.\nPer costante giurisprudenza se l’autorità omette di informare un utente, quando era tenuta a farlo per legge o allorché le circostanze del caso particolare lo giustificavano, tale omissione è assimilata ad un’informazione erronea fornita dalla medesima (DTF K 13/06 del 29 giugno 2007, cons. 5.1.3; 131 V 472, cons. 5), che non deve avere come conseguenza quella di arrecare danni al cittadino in questione. Il principio della buona fede obbliga finanche l’autorità a rendere attento d’ufficio un ricorrente che sta per commettere un errore od un vizio di procedura in un momento in cui può ancora rimediarvi (DTF 124 II 265, cons. 4; 4P.188/2005/4P.214/2005 del 23 dicembre 2005, cons. 3.3)."}