{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-08-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-18_2013-08-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115935&nX40_KEY=4921736&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e05c51e80e153a47bd549b1cc4ef921b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.08.2013 9.2013.18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Spese peritali di una procedura di protezione dei minori: obbligo dell'autorità di protezione di informare le parti sulla possibilità di chiedere il beneficio dell'assistenza giudiziaria, spese poste a carico dell'autorità di protezione che ha violato tale obbligo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:27:38", "Checksum": "29d2fec4c0ebb2f9d8a866a8a6e6b2bd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.08.2013 9.2013.18\nRegesto:\nSpese peritali di una procedura di protezione dei minori: obbligo dell'autorità di protezione di informare le parti sulla possibilità di chiedere il beneficio dell'assistenza giudiziaria, spese poste a carico dell'autorità di protezione che ha violato tale obbligo\n\n\nL'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC) e, per analogia – in assenza di una norma transitoria specifica (BSK Erw.Schutz- Reusser, art. 14a Tit. Fin. CC, n. 12) – contro le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste di autorità amministrativa di ricorso a norma del precedente diritto procedurale.\nQuanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8]. Il Comune, toccato dalla decisione impugnata, è senz'altro legittimato a ricorrere.\n3. Nella decisione impugnata l'Autorità di vigilanza ha ricordato che le spese peritali non sono spese della misura tutoria che sono incluse nel mantenimento dei genitori, ma costi procedurali estranei “al concetto di mantenimento” e che, pertanto, seguono l'esito della procedura. Così – ha soggiunto l'Autorità di vigilanza – se la procedura si conclude con l'emanazione di misure a protezione del figlio, le spese vanno a carico di quest'ultimo e per esso a carico dei genitori per i loro doveri d'assistenza. L'Autorità di vigilanza, constatato che nel caso concreto una misura era stata presa – ossia la privazione della custodia parentale dei genitori – ha rilevato che le spese peritali avrebbero dovuto essere poste a carico dei figli e per essi a carico dei genitori; se non che, essendo questi ultimi indigenti e non potendo beneficiare dell'assistenza giudiziaria – la loro richiesta essendo stata presentata in ritardo – essi non possono essere chiamati a rifondere i costi processuali. Ciò posto, l'Autorità di vigilanza ha concluso che, in virtù degli art. 17 e 19 vLTut come pure dell'art. 3 cpv. 3 vRTut, dette spese devono essere assunte dal Comune di domicilio dei minori. Di conseguenza, secondo l'Autorità di vigilanza, è giusta la decisione della Commissione tutoria di accollare i costi in questione al Comune di C_________.\n4. Il Comune reclamante afferma anzitutto di non criticare il modo di operare dell’autorità di primo grado. Egli si interroga sulla competenza della prima Camera civile indicata dall'Autorità di vigilanza quale istanza di ricorso a dirimere la lite e sostiene nel merito che non esiste alcuna base legale per accollargli i costi della perizia. Il Comune di C__________ fa valere che le spese peritali, essendo definite tra le spese di mantenimento, devono essere poste a carico dei genitori o di chi provvede al loro sostentamento, e meglio in concreto l’assistenza sociale, che è l'unica entrata dei genitori. Chiede dunque di accogliere il gravame e, di conseguenza, di annullare “la fattura 6020/2010 del 21 febbraio 2011 del Comune di G__________ che accolla i costi per la perizia psichiatrica concernente i coniugi PI 1 e PI 2 al Comune di C__________”.\n5. È pacifico che la vertenza in narrativa – anche se litigioso è unicamente il pagamento delle spese peritali – costituisca una decisione che era di competenza della Commissione tutoria, in quanto connessa con l'adozione di misure di protezione in favore di minori, poi nel concreto anche decise dall'Autorità di protezione. Il diritto precedentemente in vigore prevedeva che contro le decisioni delle Commissioni tutorie era dato ricorso all'Autorità di vigilanza e, avverso le decisioni di quest'ultima autorità, era data un'ulteriore possibilità di impugnativa alla prima Camera civile, ciò in applicazione degli art. 48 vLTut e 48 lett. a n. 3 vLOG. La competenza della prima Camera civile era di conseguenza chiaramente data.\nIn merito, poi, alla competenza della Camera di protezione e dello scrivente giudice, si rinvia a quanto detto sopra (consid. 2).\n6. Riguardo alle spese occasionate da una procedura a protezione del figlio va rammentato che detti costi non rientrano negli oneri di mantenimento a carico dei genitori (art. 276 cpv. 1 CC), ma seguono l'esito della procedura medesima (BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 276 CC n. 22) e vanno addebitati al figlio, sempre che il procedimento si concluda con l'emanazione di misure protettrici. In tal caso i genitori devono sì farsi carico dei costi, ma non in forza dei loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio (RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c).\nSe la procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'autorità di protezione adotti misure concrete, per contro, le spese di procedura non possono essere addebitate al figlio né ai genitori. Fatta eccezione per l’eventualità in cui i genitori o il figlio le abbiano provocate con un comportamento reprensibile (RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c, consid. 6 non pubblicato)."}