{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-08-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-18_2013-08-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115935&nX40_KEY=4921736&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e05c51e80e153a47bd549b1cc4ef921b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.08.2013 9.2013.18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Spese peritali di una procedura di protezione dei minori: obbligo dell'autorità di protezione di informare le parti sulla possibilità di chiedere il beneficio dell'assistenza giudiziaria, spese poste a carico dell'autorità di protezione che ha violato tale obbligo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:27:38", "Checksum": "29d2fec4c0ebb2f9d8a866a8a6e6b2bd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.08.2013 9.2013.18\nRegesto:\nSpese peritali di una procedura di protezione dei minori: obbligo dell'autorità di protezione di informare le parti sulla possibilità di chiedere il beneficio dell'assistenza giudiziaria, spese poste a carico dell'autorità di protezione che ha violato tale obbligo\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nRomeo |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nComune di C__________\n|\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________ |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda il procedimento aperto a favore di PI 3 e di PI 4 |\ngiudicando sul reclamo del 11 luglio 2011 presentato dal Comune di C__________ contro la decisione emessa il 24 giugno 2011 dall’allora Autorità di vigilanza sulle tutele;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. PI 3 e PI 4, nati rispettivamente il __________ 2005 ed il __________ 2007, sono figli di PI 2 e PI 1. I genitori sono divorziati a far tempo dal 1°settembre 2011.\nB. A causa di problemi sorti all'interno della famiglia, l'allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) nel corso del 2007 ha designato l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni quale ufficio di controllo e informazione (art. 307 CC) e, durante il 2008, la medesima autorità ha istituito una curatela educativa in favore dei minori.\nIl 20 febbraio 2009 la stessa autorità ha privato in via supercautelare i genitori della custodia su PI 3 e PI 4, revocando tale provvedimento con risoluzione del 2 marzo 2009.\nLa situazione della famiglia non essendo migliorata e gli operatori nutrendo dubbi circa le capacità dei genitori, la Commissione tutoria ha incaricato il 2 settembre 2009 la dr.ssa S__________, psichiatra a M__________, di eseguire una valutazione delle capacità genitoriali di PI 2 e PI 1.\nC. Il 29 aprile 2010 la psichiatra ha consegnato il suo referto e il 15 giugno 2010 essa ha inviato all’allora Commissione tutoria regionale la sua nota d’onorario di fr. 12’000.–.\nD. Sulla base della citata perizia, la predetta autorità, con decisione del 27 agosto 2010, ha privato i genitori della custodia parentale sui figli.\nE. Il 20 febbraio 2011 la Commissione tutoria ha trasmesso la fattura no. 6020/2010 - comprendente i costi per la perizia suddetta - al Municipio del Comune di C__________. Quest'ultimo in data 4 marzo 2011 ha scritto all’autorità emittente, protestando per l’accollo delle spese peritali, che a suo avviso sarebbero dovute essere assunte dalla Cassa malati.\nF. Con decisione del 14 marzo 2011, la stessa Commissione tutoria, ha risposto, informando che le Casse malati non assumono tali costi e che i medesimi non potevano essere posti a carico dei genitori, stante la loro precaria situazione finanziaria, e che il Comune li doveva assumere in base alle norme di legge.\nG. Contro la decisione del 14 marzo 2011 il Comune di C__________ è insorto con reclamo il 25 marzo 2011 all'allora Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza), la quale, statuendo il 24 giugno 2011, ha respinto il ricorso.\nH. Nel frattempo, PI 2 e PI 1 avevano instato singolarmente alla Commissione tutoria per ottenere il beneficio dell’assistenza giudiziaria rispettivamente in data 14 aprile 2011 e 5 maggio 2011. Dette istanze sono state accolte con decisione del 5/6 maggio 2011 della Commissione tutoria (cfr. dispositivi n.ri 7 e 8) per quanto riguarda la “dispensa dal pagamento di spese e tasse di giustizia” (no. 8 lett. a) e “gli atti e le procedure successivi alla data dell’istanza” (no. 8 lett. b).\nI. L’11 luglio 2011 il Comune di C__________ si è aggravato contro la decisione 24 giugno 2011 dell'Autorità di vigilanza, chiedendo il suo annullamento in quanto non poggerebbe su una base legale e sostenendo che i costi della perizia devono essere posti a carico dell’assistenza sociale.\nJ. Il 20 luglio 2011 il presidente della prima Camera civile (all’epoca competente per trattare l’impugnativa) ha invitato l’autorità di primo grado ad esprimersi sul ricorso e a comunicare se i genitori fossero stati avvertiti nel 2009 del fatto che la perizia ordinata sarebbe stata posta a loro carico, se fossero stati informati della possibilità di chiedere il beneficio dell’assistenza giudiziaria e, dandosi il caso, per quale motivo essi avevano fatto uso di tale facoltà solo nell’aprile-maggio del 2011.\nNelle proprie osservazioni del 13 settembre 2011, la Commissione tutoria ha proposto di respingere il ricorso.\nK. In data 1° gennaio 2013, il gravame in oggetto è stato trasmesso per competenza alla Camera di protezione.\nL. Quest’ultima ha acquisito agli atti le notifiche di tassazione di PI 2 e PI 1 e si è rivolta all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), al fine di sapere se essi beneficiassero di prestazioni sociali; in seguito ha comunicato l’esito al reclamante, il quale ha preso atto della mancanza di assunzione dei costi in oggetto da parte del suddetto Ufficio e ha ribadito che gli stessi dovrebbero essere a carico dell’assicurazione malattia.\nConsiderato\nin diritto\n1. Fino al 31 dicembre 2012 le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza erano impugnabili alla prima Camera civile del Tribunale d’appello con ricorso entro 30 giorni dalla notificazione (art. 48 vLTut).\nLa decisione contestata è stata spedita il 24 giugno 2011 con invio raccomandato; il gravame presentato il 12 luglio 2011, era quindi tempestivo e da considerare ricevibile.\n2. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Tit. Fin. CC)."}