che, a motivo dell'intervenuta incompetenza dell'Autorità di protezione, va accertata la decadenza della decisione 28 maggio 2013 qui impugnata; che il reclamo introdotto il 1° luglio 2013 da RE 1 risulta pertanto privo d'oggetto e la procedura va stralciata dai ruoli; che, viste le circostanze, si rinuncia a prelevare oneri processuali e ad attribuire ripetibili; Per questi motivi dichiara e pronuncia: 1. Il reclamo è stralciato dai ruoli. 2. Non si prelevano tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili. 3. Notificazione: | | - - | Comunicazione: