in occasione delle relazioni personali padre-figlio egli potrà incaricare una persona di sua fiducia, sotto sua responsabilità, di prendere in consegna oppure riaccompagnare dalla madre il figlio PI 1; è fatto divieto alla madre di ostacolare l'esercizio del diritto di visita paterno nei confronti di PI 1, sotto comminatoria della sanzione di cui all'art. 292 CP; che, con osservazioni del 4 luglio 2013 e del 2 agosto 2013, l'Autorità di protezione, rispettivamente CO 2, hanno chiesto la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;