che, per quanto qui concerne, con decisione 28 maggio 2013, l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) – subentrata il 1° gennaio 2013 nelle competenze già della Commissione tutoria – ha regolamentato l'esercizio del diritto di visita nel senso che: in occasione delle relazioni personali padre-figlio, PI 1 dovrà essere prelevato e riaccompagnato dal padre personalmente (dispositivo n. 1); previo accordo di entrambi i genitori, sarà possibile derogare a quanto stabilito al dispositivo n. 1 e PI 1 potrà essere accompagnato da terze persone, come del resto già avvenuto in passato (dispositivo n. 2);