Nella fattispecie, la decisione emanata dall’Autorità di protezione non può essere confermata. Da un lato, essa non indica sulla base di quale causa di curatela sia stata adottata la misura, limitandosi a richiamare la situazione patrimoniale di RE 1 e a concludere ritenendo “accertata la necessità della misura in oggetto, e meglio il bisogno di protezione dell’interessata sia dal profilo finanziario che dal profilo personale”. L’obbligo di motivazione – che rappresenta una componente del diritto di essere sentito delle parti (art. 29 cpv.