{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-03-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-175_2014-03-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115580&nX40_KEY=4921748&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "722a24e9ae89e93041a452849c0e6737"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.175"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 11.03.2014 9.2013.175"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Presupposti per l’istituzione di una curatela;per qualsiasi tipo di curatela occorre verificare l’esistenza di uno stato di debolezza e di un conseguente bisogno di protezione e di assistenza.Principio inquisitorio illimitato:annullamento della misura,rinvio dell’incarto all’ARP per approfondimenti"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:22:16", "Checksum": "611c7b679e32e5d709c62de80527f559", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 11.03.2014 9.2013.175\nRegesto:\nPresupposti per l’istituzione di una curatela;per qualsiasi tipo di curatela occorre verificare l’esistenza di uno stato di debolezza e di un conseguente bisogno di protezione e di assistenza.Principio inquisitorio illimitato:annullamento della misura,rinvio dell’incarto all’ARP per approfondimenti\n\n\nAlla luce delle contestazioni dell’interessata stessa e in assenza di ogni riscontro, le informazioni fornite dai parenti nella loro segnalazione – in particolare quelle relative ad una situazione abitativa di abbandono e ad un presunto alcolismo – non possono essere considerate come fatti accertati, né giustificare l’adozione di una misura di protezione. L’Autorità ha del resto inspiegabilmente soprasseduto agli accertamenti inizialmente demandati al Servizio psico-sociale, per cui nulla è dato di sapere della situazione abitativa di RE 1, né del suo stato di salute generale (sfere di intervento incluse nel mandato conferito alla curatrice).\nAnche per quanto concerne la situazione patrimoniale di RE 1 – la cui criticità, come visto, non permette in sé di istituire una curatela nei confronti dell’interessato – l’Autorità di protezione non ha proceduto a particolari approfondimenti. Benché abbia accertato l’esistenza di debiti per circa fr. 25'000.-, risulta che ella disponga di un capitale di circa fr. 35'000.-. Nemmeno si è tenuto conto del fatto che la signora è comproprietaria per 2/3 di un immobile a P__________ e che la sorella si è dichiarata disposta, attraverso una dichiarazione sottoscritta al momento del divorzio, a mettere a disposizione la quota parte residua di 1/3 “per coprire il suo debito mantenimento”, “nella denegata ipotesi in cui ella avesse necessità”, dalla data del divorzio sino al momento del pensionamento (cfr. doc. C allegato al reclamo). Solo nel reclamo si è appreso che l’insorgente ha ulteriori debiti di cassa malati, per fr. 20'000.- (reclamo, pag. 2).\nSia dal profilo personale, sia dal profilo finanziario, la fattispecie è ben lungi dall’essere chiarita: tale modo di procedere è in contrasto con l’obbligo di ricercare la verità materiale che ispira il principio inquisitorio illimitato, e non può condurre all’adozione di un provvedimento che incide in maniera rilevante nella libertà personale dell’interessata. Nemmeno le comprensibili preoccupazioni dei figli e della sorella, che emergono dalla loro segnalazione del 1° ottobre 2012, legittimano un tale modo di procedere.\nPer questi motivi, non potendo questa Camera sanare le lacune rilevate, l’istituzione della curatela deve essere annullata e l’incarto ritornato all’Autorità di protezione, affinché approfondisca la fattispecie e, nella misura in cui ritenga date le condizioni per l’istituzione di una misura di protezione, indichi nella sua risoluzione – almeno sommariamente – gli elementi che ritiene pertinenti per il giudizio. Il reclamo merita dunque accoglimento.\n6. In considerazione della particolarità del caso, si rinuncia eccezionalmente al prelievo di oneri processuali; l’Autorità di protezione, soccombente, rifonderà a RE 1 fr. 800.- a titolo di ripetibili. Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere considerata priva di oggetto (cfr. STF del 18 luglio 2012, inc. 2C_182/2012, consid. 6.3; STF del 7 agosto 2009, inc. 5A_389/2009, consid. 7).\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo è accolto.\nDi conseguenza, la decisione 31 gennaio 2013 (ris. n. 13872) dell'Autorità regionale di protezione __________ è annullata e gli atti le sono rinviati affinché statuisca nuovamente ai sensi dei considerandi.\n2. Non si riscuotono tasse e spese di giustizia; l’Autorità regionale di protezione __________ rifonderà a RE 1 fr. 800.- a titolo di ripetibili.\n3. La domanda tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è dichiarata priva d'oggetto.\n4. Notificazione:\n|\n|\n-\n|\nComunicazione:\n-\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}