{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-03-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-175_2014-03-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115580&nX40_KEY=4921748&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "722a24e9ae89e93041a452849c0e6737"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.175"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 11.03.2014 9.2013.175"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Presupposti per l’istituzione di una curatela;per qualsiasi tipo di curatela occorre verificare l’esistenza di uno stato di debolezza e di un conseguente bisogno di protezione e di assistenza.Principio inquisitorio illimitato:annullamento della misura,rinvio dell’incarto all’ARP per approfondimenti"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:22:16", "Checksum": "611c7b679e32e5d709c62de80527f559", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 11.03.2014 9.2013.175\nRegesto:\nPresupposti per l’istituzione di una curatela;per qualsiasi tipo di curatela occorre verificare l’esistenza di uno stato di debolezza e di un conseguente bisogno di protezione e di assistenza.Principio inquisitorio illimitato:annullamento della misura,rinvio dell’incarto all’ARP per approfondimenti\n\n\n3. Nel suo reclamo, l’insorgente riconosce che a seguito della separazione e del divorzio dal marito, pronunciato nell’aprile 2009, la sua situazione personale “è andata peggiorando sia moralmente, sia economicamente”, essendo “affranta per il naufragio del suo matrimonio” e preoccupata per il futuro dei suoi figli (pag. 4). Ciò “ha distrutto il suo morale” e la sua capacità di estendere la propria attività lavorativa quale curatrice, come invece era stato prospettato ai tempi del divorzio (reclamo, pag. 4). Tuttavia, secondo la reclamante, la misura istituita risulta troppo incisiva alla luce della situazione concreta, oltre che denigrante, nella misura in cui ella ha agito in passato in qualità di curatrice (reclamo, pag. 4). L’insorgente ricorda inoltre che l’eventualità di trovarsi in uno stato di ristrettezze economiche era stato preso in considerazione al momento del divorzio: “la sorella si era infatti dichiarata disposta” – cfr. scritto allegato alla Convenzione sugli effetti accessori del divorzio – “a venire in soccorso della ricorrente con ogni mezzo, anche con la messa a disposizione a suo favore della sua quota di un terzo sulla casa che sorge sulla part. __________”, di cui RE 1 è proprietaria per due terzi (reclamo, pag. 4). Quest’ultima teme quindi che la sorella abbia prospettato l’adozione di una misura di protezione “anche per sottrarsi agli impegni assunti” (reclamo, pag. 5).\nLa ricorrente lamenta inoltre la totale assenza di approfondimento – e, in particolare, di indagini di natura medico-psicologica – da parte dell’Autorità di protezione per verificare l’effettiva necessità della misura di protezione (reclamo, pag. 5). Pur opponendosi all’istituzione di una curatela amministrativa, RE 1 si dichiara disposta a collaborare per trovare una soluzione che garantisca la sua stabilità e che rassicuri i famigliari (reclamo, pag. 5).\n4. L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).\n4.1. Cause della curatela, ai sensi della norma, possono dunque essere tre alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berna 2013, ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107)."}