{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-03-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-175_2014-03-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115580&nX40_KEY=4921748&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "722a24e9ae89e93041a452849c0e6737"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.175"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 11.03.2014 9.2013.175"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Presupposti per l’istituzione di una curatela;per qualsiasi tipo di curatela occorre verificare l’esistenza di uno stato di debolezza e di un conseguente bisogno di protezione e di assistenza.Principio inquisitorio illimitato:annullamento della misura,rinvio dell’incarto all’ARP per approfondimenti"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:22:16", "Checksum": "611c7b679e32e5d709c62de80527f559", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 11.03.2014 9.2013.175\nRegesto:\nPresupposti per l’istituzione di una curatela;per qualsiasi tipo di curatela occorre verificare l’esistenza di uno stato di debolezza e di un conseguente bisogno di protezione e di assistenza.Principio inquisitorio illimitato:annullamento della misura,rinvio dell’incarto all’ARP per approfondimenti\n\n\n“a) rappresentare la signora RE 1 nell’ambito della regolamentazione dei suoi affari amministrativi, segnatamente nell’ambito dei suoi rapporti con le autorità, con i servizi amministrativi, con gli istituti bancari e postali, con le assicurazioni private, con le assicurazioni sociali, con le persone fisiche e giuridiche;\nb) amministrare con tutta la diligenza richiesta i redditi e la sostanza, i conti bancari e/o postali della signora RE 1;\nc) mantenere una situazione abitativa o un alloggio adeguati e rappresentare la signora RE 1 in tutti gli atti necessari a questo proposito;\nd) vegliare sullo stato di salute di RE 1, garantirle una sufficiente assistenza medica e rappresentarla in tutti i provvedimenti necessari a questo scopo;\ne) promuovere il suo benessere sociale e rappresentarla in tutti i provvedimenti necessari a questo scopo”.\nCome già prospettato all’interessata, il mandato di curatrice è stato affidato a CUR 1. La risoluzione è stata spedita solo il 21 maggio 2013.\nF. Con reclamo del 24 giugno 2013 RE 1 è insorta a questa Camera postulando l’annullamento di tale risoluzione. In particolare, l’insorgente chiede la revoca del provvedimento adottato, considerato troppo incisivo (reclamo, pag. 3). Rileva come l’Autorità di protezione non abbia esperito indagini di natura medico-psicologica o di altra natura volte ad accertare la reale necessità di istituzione di una misura di protezione (reclamo, pag. 5).\nPur opponendosi all’istituzione della curatela amministrativa, per il tramite del suo legale l’insorgente si dichiara “disposta a collaborare per trovare una soluzione in vista di garantire la sua stabilità sia economica che personale e di rassicurare i suoi famigliari”, chiedendo dunque l’adozione di una misura meno incisiva (reclamo, pag. 5).\nL’insorgente formula inoltre istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria col beneficio del gratuito patrocinio (reclamo, pag. 5).\nG. Con scritto del 18 luglio 2013 l’Autorità di protezione ha comunicato di non avere particolari osservazioni al gravame, riconfermandosi nella decisione oggetto di impugnativa.\nConsiderato\nin diritto\n1. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione, l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).\nRiguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPAmm).\n2. Dalla decisione impugnata emerge che l’Autorità di protezione è venuta a conoscenza della “preoccupante situazione dell’interessata sia dal punto di vista finanziario che personale” dallo scritto del 1° ottobre 2012 dei figli e della sorella di RE 1.\nDopo aver menzionato\nl’intervento del Servizio psico-sociale andato a vuoto, nella risoluzione\noggetto di reclamo vengono riassunti i contenuti dell’incontro con l’insorgente\npresso l’Autorità stessa, durante il quale “la signora RE 1 ha dichiarato di non essere assolutamente d’accordo con la nomina di un curatore amministrativo”,\ndicendosi in grado di risanare la situazione debitoria venutasi a creare\n(debiti per fr. 25'973.90) “nonostante indichi di non disporre di entrate\nregolari e di fare capo, per il suo sostentamento, ad un capitale di previdenza\ndi secondo pilastro, di cui avrebbe ancora a disposizione circa\nfr. 35'000.-”. L’Autorità, considerando “accertata la necessità della misura\nin oggetto, e meglio il bisogno di protezione dell’interessata sia dal profilo\nfinanziario che dal profilo personale”, ha quindi provveduto\nall’istituzione della curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni,\navente per oggetto le sfere di compiti menzionate in precedenza."}