d LTF), trattandosi in concreto di una decisione incidentale (di rinvio alla giurisdizione precedente per nuovo giudizio), l'impugnabilità segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF) ed in materia di protezione dei minori e degli adulti è dato ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF). Per questi motivi dichiara e pronuncia: 1. Il reclamo è accolto. 1.1. La decisione del 19 giugno 2013 dell'Autorità regionale di protezione __________ è annullata. Gli atti sono rinviati a quest'ultima autorità, affinché senta RE 1 come indicato nei considerandi. 2. Non si prelevano né tassa né spese di giustizia. 3. Notificazione: