se l'interessato non gradisce quale curatore una data persona, per quanto possibile l'autorità gli dà soddisfazione (cpv. 2). L'autorità di protezione – pena la violazione del diritto di essere sentito – è tenuta ad attirare l'attenzione dell'interessato sulla sua possibilità di formulare una proposta e, se essa verrà formulata, ad esaminarla (DTF 140 III 1, consid. 3.1.2, non pubblicato). 5. Nel caso concreto, dopo aver ricevuto le osservazioni (7 giugno 2013) del curatore in merito all'istanza di revoca, l’Autorità di primo grado non le ha intimate al reclamante. Agli atti non figurano né intimazioni né termini per prendere posizione sulla risposta del curatore.