2, 448 CC), su eventuali informazioni complementari provenienti dai servizi che partecipano alla sua presa a carico (casa per anziani, istituti, terapeuti, medici, ecc.) e sull'audizione dell'interessato stesso (Copma, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 302 n. 13.31). 4. L'art. 401 CC prevede la possibilità per l'interessato di proporre all'autorità di protezione la designazione di una determinata persona quale curatore (cpv. 1); se l'interessato non gradisce quale curatore una data persona, per quanto possibile l'autorità gli dà soddisfazione (cpv.