DTF 139 III 257 consid. 4.3), la persona interessata da una misura di curatela non ha il diritto di essere sentita nuovamente oralmente davanti all'autorità di ricorso (DTF 140 III 1, consid. 3.1.1, non pubblicato). 3. Giusta l’art. 447 cpv. 1 CC l’interessato è sentito personalmente, sempre che ciò non appaia sproporzionato. Quando l'autorità di protezione converte una misura del vecchio diritto a quello nuovo, si basa sul rapporto del curatore in carica (art. 414, 446 cpv. 2, 448 CC)