{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-04-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-173_2014-04-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115996&nX40_KEY=4921741&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "853c555b41dbab1aaed19662375401a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.173"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.04.2014 9.2013.173"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di revoca della curatela, curatela di rappresentanza, diritto di essere sentito"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:26:15", "Checksum": "c14479f57e2e0a20b5e509448ac8450e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.04.2014 9.2013.173\nRegesto:\nIstanza di revoca della curatela, curatela di rappresentanza, diritto di essere sentito\n\n\nIl diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) implica varie facoltà, segnatamente quella di esprimersi sugli elementi essenziali prima che una decisione sia presa (DTF 133 I 270 consid. 3.1), ma non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b). Eccezionalmente, una violazione del diritto d'essere sentito commessa da un'autorità inferiore può, in determinate situazioni, essere sanata dall'autorità di ricorso o reputarsi sanata qualora l'interessato possa far valere le sue argomentazioni davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195, consid. 2.3.2; 133 I 201, consid. 2.2).\nIn materia di protezione dell'adulto, il diritto di essere sentito va oltre le prerogative che derivano dalla norma costituzionale suddetta. L'art. 447 cpv. 1 CC garantisce infatti alla persona interessata – non al curatore, né ad altre persone coinvolte (BSK Erw. Schutz, Auer/Marti, ad art. 447 CC n. 13) – il diritto di essere sentito personalmente e oralmente dall'autorità di protezione che decide la misura. Eccezioni a questo principio sono ammissibili se l'audizione appare sproporzionata a motivo delle circostanze [cfr. Messaggio del 28 giugno 2006 concernente la revisione del codice civile svizzero (Protezione dell'adulto, diritto delle persone e di filiazione), FF 2006 pag. 6466 ad art. 447 CC]. L'audizione costituisce tra l'altro un mezzo per l'autorità di delucidare i fatti e farsi un'opinione personale sullo stato mentale della persona interessata e sulla necessità di ordinare o di mantenere una misura di protezione (BSK Erw. Schutz, Auer/Marti, ad art. 447 CC n. 4 segg.).\nIl diritto all'audizione orale esiste solo davanti all'autorità di protezione; contrariamente a ciò che prevale in materia di ricovero a scopo d'assistenza (art. 426 segg. CC; DTF 139 III 257 consid. 4.3), la persona interessata da una misura di curatela non ha il diritto di essere sentita nuovamente oralmente davanti all'autorità di ricorso (DTF 140 III 1, consid. 3.1.1, non pubblicato).\n3. Giusta l’art. 447 cpv. 1 CC l’interessato è sentito personalmente, sempre che ciò non appaia sproporzionato.\nQuando l'autorità di protezione converte una misura del vecchio diritto a quello nuovo, si basa sul rapporto del curatore in carica (art. 414, 446 cpv. 2, 448 CC), su eventuali informazioni complementari provenienti dai servizi che partecipano alla sua presa a carico (casa per anziani, istituti, terapeuti, medici, ecc.) e sull'audizione dell'interessato stesso (Copma, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 302 n. 13.31).\n4. L'art. 401 CC prevede la possibilità per l'interessato di proporre all'autorità di protezione la designazione di una determinata persona quale curatore (cpv. 1); se l'interessato non gradisce quale curatore una data persona, per quanto possibile l'autorità gli dà soddisfazione (cpv. 2).\nL'autorità di protezione – pena la violazione del diritto di essere sentito – è tenuta ad attirare l'attenzione dell'interessato sulla sua possibilità di formulare una proposta e, se essa verrà formulata, ad esaminarla (DTF 140 III 1, consid. 3.1.2, non pubblicato).\n5. Nel caso concreto, dopo aver ricevuto le osservazioni (7 giugno 2013) del curatore in merito all'istanza di revoca, l’Autorità di primo grado non le ha intimate al reclamante. Agli atti non figurano né intimazioni né termini per prendere posizione sulla risposta del curatore.\nIn vista della conversione della curatela secondo il vecchio diritto l'Autorità di protezione ha chiesto e ottenuto un rapporto dal curatore, ma anch'esso non risulta essere stato trasmesso a RE 1.\nLa medesima autorità non l'ha neppure convocato per spiegargli il cambiamento prospettato, ma ha evaso l’istanza del reclamante e al contempo ha convertito la curatela ai sensi dell’art. 393 cifra 2 vCC in una curatela di rappresentanza ai sensi degli art. 394 e 395 CC, bloccando l’accesso ai conti bancari e postali in virtù dell’art. 395 cpv. 3 CC.\nL'audizione di RE 1 avrebbe altresì permesso di appurare che egli desiderava proporre un nuovo curatore.\nConsiderato che il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione comporta per principio l'annullamento della decisione impugnata, senza riguardo alla fondatezza delle censure nel merito (DTF 5A_540/2013 del 3 dicembre 2013, consid. 3.1.1; sentenza CDP del 13 giugno 2013, inc. 9.2013.160) e che nulla si oppone a che essa sia rilevata d'ufficio dall'autorità cantonale di ricorso (DTF 107 V 248, consid. 1b; DTF C 91/02 del 6 agosto 2002, consid. 2b); stante la plurima violazione nella fattispecie, che non può essere sanata dalla scrivente Camera - nonostante il pieno potere d'esame in fatto e in diritto (art. 450a CC) - poiché si sottrarrebbe un grado di giudizio all'interessato (DTF 5P.45/2007 del 5 aprile 2007, consid. 5.2), occorre annullare la decisione avversata e rinviare gli atti all'autorità di primo grado, affinché senta RE 1 in particolare sulla risposta del curatore del 7 giugno 2013 e sul rapporto in merito alla conversione della misura (del 6 marzo 2013) e decida nuovamente sull'istanza di revoca ed eventualmente proceda ad adattare la misura al nuovo diritto.\n6. Onde evitare nuove violazioni del diritto di essere sentito e procedure ricorsuali dettate unicamente dal desiderio del reclamante di visionare gli atti, si rammenta che per l'art. 410 cpv. 2 CC \"Il curatore spiega la contabilità all’interessato e su richiesta gliene fornisce una copia.\"; pertanto RE 1 potrà rivolgersi direttamente a CO 2 per avere una copia di quanto da lui gestito.\n7. In esito il reclamo dev'essere accolto e la decisione annullata, seppur per altri motivi da quelli addotti da RE 1."}