{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-04-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-173_2014-04-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115996&nX40_KEY=4921741&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "853c555b41dbab1aaed19662375401a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.173"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.04.2014 9.2013.173"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di revoca della curatela, curatela di rappresentanza, diritto di essere sentito"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:26:15", "Checksum": "c14479f57e2e0a20b5e509448ac8450e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.04.2014 9.2013.173\nRegesto:\nIstanza di revoca della curatela, curatela di rappresentanza, diritto di essere sentito\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nRomeo |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________,\ne a\nCO 2 |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda la curatela a suo favore |\ngiudicando sul reclamo del 21 giugno 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 19 giugno 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. RE 1 è nato il __________ 1975 ed è domiciliato a S__________.\nCon decisione del 21 dicembre 2011 l'allora Commissione tutoria regionale - ora Autorità regionale di protezione - __________ ha istituito una curatela amministrativa ai sensi dell'art. 393 cifra 2 vCC in suo favore.\nB. Il 13 maggio 2013 RE 1 ha chiesto la revoca della misura nei suoi confronti, poiché non si ritiene responsabile dei debiti creati, per i quali essa gli è stata imposta; egli reputa di sapersi gestire da solo senza l'aiuto di terzi - che lo farebbero \"diventare matto\" - ed evidenzia che le richieste dei creditori sono gestite tramite trattenute della banca.\nC. L'Autorità di protezione di __________ ha sollecitato il parere del curatore, signor CO 2, in merito alla richiesta di revoca.\nIl 7 giugno 2013 il curatore si è dichiarato contrario a quest'ultima e ha sottolineato le difficoltà createsi per la mancanza di collaborazione del reclamante nel piano di presa a carico della moglie e i prelevamenti frequenti e rilevanti che egli effettua sul conto da lui gestito, allegando la relativa documentazione.\nD. Mediante decisione del 19 giugno 2013 l'Autorità di protezione ha convertito la misura del vecchio diritto in una curatela di rappresentanza con gestione del patrimonio ai sensi degli art. 394 e 395 CC, negando all'interessato l'accesso ai conti bancari e postali, e ha confermato l'incarico a CO 2.\nE. Con reclamo del 21 giugno 2013 RE 1 ribadisce la propria istanza di revoca, chiede di liberare i conti bancari o postali, il resoconto di ciò che ha fatto il curatore ed eventualmente di scegliere lui quest'ultimo. Il reclamante provvederebbe da solo a gestire la moglie ed il lavoro, così come avrebbe contattato i debitori per accordarsi e pagare ratealmente i debiti. Il curatore non l'avrebbe mai informato di quanto fatto delle entrate e delle uscite. Il reclamante sarebbe in grado di fare tutto il necessario per sé e per la moglie - salvo talvolta ricorrere all'aiuto delle infermiere - che potrebbe guarire più in fretta se ci fossero anche i figli con loro; egli si sforzerebbe moltissimo moralmente e psichicamente, ma senza mezzi finanziari e in attesa dello spillatico non riuscirebbe che a bere acqua e a prendere un pezzo di pane.\nF. Il 1° luglio 2013 CO 2 ha presentato le proprie osservazioni, confermando di opporsi alla revoca della curatela e rilevando che: la situazione debitoria è dovuta allo stile di vita del reclamante, che si spostava in taxi per cercare delle cure miracolose per la moglie senza rivolgersi a dei professionisti e pagando verosimilmente degli importi rilevanti; il curatelato effettua dei prelevamenti eccessivi dal conto corrente in date ravvicinate e anche più volte in un solo giorno; egli ha ostacolato il suo intervento; non ha rispettato il pagamento rateale a S__________; non riuscirebbe ad incontrare i figli per mancanza di denaro; ha interrotto la terapia con la psicologa; il debito con la Clinica V__________, dove era ricoverata la moglie, è stato coperto dal Cantone e ve ne è ancora uno con l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.\nG. In data 3 luglio 2013 l'Autorità regionale di protezione di __________ ha rinunciato a presentare osservazioni, rimettendosi al giudizio della scrivente Camera.\nConsiderato\nin diritto\n1. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).\nRiguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).\n2. Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195, consid. 2.2; DTF 5A_699/3013 del 29 novembre 2013, consid. 2.2)."}