La decisione impugnata resiste pertanto alla critica. Non ci si può esimere dall'evidenziare in conclusione che la litigiosità fra i genitori compromette in ogni caso il benessere delle bambine. Di conseguenza essi vanno invitati ad collaborare. 6. Pure la censura riguardo alla presunta applicazione di un diritto non ancora in vigore cade nel vuoto. Nel precedente considerando sono state dettagliatamente spiegate le disposizioni, attualmente in vigore, che disciplinano l'autorità parentale, in particolare per i genitori non sposati (consid. 3: art. 298, 298a CC).