La modifica può essere ipotizzata unicamente se il mantenimento della regolamentazione attuale rischia di minacciare il bene del bambino (sentenza del Tribunale federale 5A_29/2013 del 4 aprile 2013). Ciò vale regolarmente quando la capacità e la volontà di cooperazione non sussistano più (ad esempio nel caso in cui nessuno dei due genitori è più in grado di dare un immagine positiva dell'altro) (Commentaire romand, CC I, Parisima Vez, p. 1831; sentenza del Tribunale federale 5A_29/2013 del 4 aprile 2013 consid. 2).