2 CC). Le condizioni di soppressione dell'autorità parentale congiunta di genitori non coniugati corrispondono a quelle poste dall'art. 134 cpv. 1 CC (FF 1996 I p. 180; FamPra.ch 2003 449, c. 2.2.3), per i genitori divorziati. Una modificazione dell'attribuzione dell'autorità parentale presuppone che una nuova regolamentazione sia richiesta nell'interesse del figlio a causa del sopraggiungere di fatti nuovi importanti (FF 1996 I p. 145) (cfr. sentenze del Tribunale federale 5A_199/2013 del 30 aprile 2013, 5A_29/2013 del 4 aprile 2013, 5A_271/2012 del 12 novembre 2012). Determinanti sono sempre le circostanze nel caso concreto.