L'art. 298a CC dispone tuttavia che, a richiesta dei genitori, l'autorità di protezione dei minori attribuisce loro l'autorità parentale in comune, a condizione che ciò sia compatibile con il bene del bambino e che essi le sottopongano per approvazione una convenzione che determini la loro partecipazione alle cure del figlio e la ripartizione delle spese di mantenimento. A richiesta di un genitore o del figlio o d'ufficio, l'autorità di protezione dei minori modifica l'attribuzione dell'autorità parentale ove lo esiga il bene del figlio a causa di un sostanziale cambiamento delle circostanze (art. 298a cpv. 2 CC).