Se i genitori non sono uniti in matrimonio l'autorità parentale spetta alla madre (art. 298 cpv. 1 CC). L'art. 298a CC dispone tuttavia che, a richiesta dei genitori, l'autorità di protezione dei minori attribuisce loro l'autorità parentale in comune, a condizione che ciò sia compatibile con il bene del bambino e che essi le sottopongano per approvazione una convenzione che determini la loro partecipazione alle cure del figlio e la ripartizione delle spese di mantenimento.