Egli ribadisce anche in questa sede che i dissidi fra i genitori non sarebbero a tal punto insanabili da rendere necessaria la modifica postulata. Ribadisce infine la propria disponibilità ad un lavoro di mediazione, a suo avviso necessario per il bene delle figlie. 3. Giusta l'art. 296 CC, il figlio è soggetto, finché minorenne, all'autorità parentale. Se i genitori non sono uniti in matrimonio l'autorità parentale spetta alla madre (art. 298 cpv.