CC si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74 a e b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8]. 2. Con il proprio reclamo RE 1 contesta la decisione dell'Autorità di protezione, postulando nuovamente la concessione dell'autorità parentale esclusiva. La mancanza di comunicazione con il padre delle bambine, le calunnie e le minacce subite nonché i dissidi su questioni economiche sarebbero alla base della richiesta di revocare l'autorità parentale al padre.