2 Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA)), che giudica, nella composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Quanto alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74 a e b LPAmm) [cfr.