Con decisione del 16 maggio 2013 l'Autorità di protezione ha respinto l'istanza di RE 1, non ravvisando presupposti per modificare l'attuale assetto di autorità parentale congiunta. Essa ha indicato che i dissidi fra le parti non appaiono a tal punto insanabili da rendere necessaria una modifica dell'attribuzione dell'autorità parentale. E. Con reclamo dell'11 giugno 2006 RE 1 ha impugnato la predetta decisione, chiedendo che la stessa venga riformata e che le venga attribuita l'autorità parentale esclusiva sulle figlie. F. Con osservazioni del 18 giugno 2013 il padre si è opposto al reclamo, postulando la piena conferma della decisione menzionata.