Con osservazioni del 12 aprile 2013 CO 2 si è opposto alla richiesta di attribuzione esclusiva dell'autorità parentale formulata da RE 1, mostrando la sua disponibilità ad un'eventuale mediazione. Dal canto suo, con scritto del 22 aprile 2013, RE 1, motiva la propria istanza con l'impossibilità di comunicazione costruttiva e positiva con il padre delle bambine, escludendo a priori una mediazione od il sostegno di un curatore educativo. D. Con decisione del 16 maggio 2013 l'Autorità di protezione ha respinto l'istanza di RE 1, non ravvisando presupposti per modificare l'attuale assetto di autorità parentale congiunta.