{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-01-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-165_2014-01-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115310&nX40_KEY=4711103&nTrefferzeile=24&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b609d7d7f0a110eae6c90f4e0b3b7da8"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["9.2013.165"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 28.01.2014 9.2013.165"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Richiesta di soppressione dell'autorità parentale congiunta di genitori non coniugati: condizioni"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:28:25", "Checksum": "7f9cf6e0799adb9256fa449be7275f14", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 28.01.2014 9.2013.165\nRegesto:\nRichiesta di soppressione dell'autorità parentale congiunta di genitori non coniugati: condizioni\n\n\nIn simili circostanze, la decisione dell'Autorità di protezione __________ – che pur riconoscendo la situazione dei genitori ed il conflitto che li oppone non ha ritenuto dati i presupposti per una modifica dell'attuale assetto – resiste alla critica. In effetti dagli atti non risulta che il conflitto che li oppone è importante al punto tale che non sia addirittura più ipotizzabile una minima collaborazione fra i genitori. In concreto non è neppure stato reso verosimile che il bene delle bambine sia minacciato dall'attuale assetto. La decisione impugnata resiste pertanto alla critica.\nNon ci si può esimere dall'evidenziare in conclusione che la litigiosità fra i genitori compromette in ogni caso il benessere delle bambine. Di conseguenza essi vanno invitati ad collaborare.\n6. Pure la censura riguardo alla presunta applicazione di un diritto non ancora in vigore cade nel vuoto. Nel precedente considerando sono state dettagliatamente spiegate le disposizioni, attualmente in vigore, che disciplinano l'autorità parentale, in particolare per i genitori non sposati (consid. 3: art. 298, 298a CC). Il nuovo regolamento giuridico, che stabilisce il principio dell'autorità parentale congiunta dei genitori indipendentemente dal loro stato civile (cfr. art. 296 cpv. 2 CC; FF 2013 4039), entrerà in vigore il 1° luglio 2014 (cfr. modifica del CC approvata in votazione finale del Parlamento il 21 giugno 2013; termine referendario scaduto infruttuoso).\n7. Visto quanto sopra, il reclamo va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.\n8. Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza.\n9. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett d LTF), le decisione in materia di protezione dei minori possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo dell'11 giugno 2013 di RE 1 è respinto.\n2. Gli oneri del reclamo consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. .350.–\nb) spese fr. 50.–.\nfr. 400.–\nsono posti a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.\n3. Notificazione:\nComunicazione:\n-.\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}