{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-01-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-165_2014-01-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115310&nX40_KEY=4921755&nTrefferzeile=28&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b609d7d7f0a110eae6c90f4e0b3b7da8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.165"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 28.01.2014 9.2013.165"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Richiesta di soppressione dell'autorità parentale congiunta di genitori non coniugati: condizioni"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:19:10", "Checksum": "f59568c0d906ef33f256418c57dff770", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 28.01.2014 9.2013.165\nRegesto:\nRichiesta di soppressione dell'autorità parentale congiunta di genitori non coniugati: condizioni\n\n\n4. Nel caso in esame, come risulta dagli atti, le parti avevano da subito manifestato la volontà di esercitare congiuntamente l'autorità parentale sulle figlie (cfr. lettera del 16 luglio 2005 alla Commissione tutoria regionale __________ agli atti). Benché sollecitate a più riprese dalle competenti Autorità di protezione, di sottoscrivere un contratto che regolasse il mantenimento e il diritto alle relazioni personali con le figlie, questi hanno dato seguito alla richiesta solo il 20 novembre 2009. Il 3 marzo 2008 l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni, su richiesta della Commissione tutoria __________, aveva accertato l'idoneità dei genitori all'esercizio in comune dell'autorità parentale. Con la firma del contratto (20 novembre 2009) i genitori di PI 1 e PI 2 avevano stabilito che l'autorità parentale fosse loro attribuita in comune (cfr. contratti del 20 novembre 2009 punto 1.). All'epoca gli interessati convivevano.\nA seguito della richiesta di RE 1 (cfr. scritto del 18 maggio 2012) di revocare al padre l'autorità parentale, l'Autorità di protezione __________ ha chiesto all'UFAM una nuova valutazione per determinare se l'esercizio in comune fosse ancora nell'interesse delle bambine. Dalla valutazione del 22 gennaio 2013 risulta in particolare che, pur soffrendo per la separazione dei genitori, le bambine hanno un profondo legame con entrambi i genitori.\nPur riscontrando che i genitori hanno visioni differenti in merito alla salute e l'educazione delle bambine e che fra gli stessi vi è una certa conflittualità, dalla perizia risulta che gli aspetti di diversità nell'ambito della coppia apparivano gestibili. Gli esperti hanno osservato che entrambi i genitori manifestano delle buone capacità riflessive e di analisi della loro situazione, ma che la sofferenza legata alla separazione li condiziona ancora. Pur riconoscendo le difficoltà di comunicazione nate dalla separazione, l'UFAM ha indicato che fino a quel momento non si erano presentate situazioni concrete in cui non sia stato possibile trovare un accordo nell'interesse delle bambine. Nella valutazione veniva inoltre indicato che non erano stati riscontrati “elementi strettamente legati alla relazione padre – figlie che potrebbero sostenere una decisione di privazione al padre dell'autorità parentale”.\nL'unico rischio per l'evoluzione delle bambine potrebbe derivare dalla conflittualità fra i genitori. L'Ufficio delle famiglie e dei minorenni mette l'accento su possibili scenari. Da un lato la privazione dell'autorità parentale al padre potrebbe giovare alla madre (ripercussioni psicologiche positive, maggiore collaborazione). In tale scenario si potrebbe ipotizzare un'attenuazione del conflitto genitoriale. D'altro lato privare il padre dell'autorità parentale potrebbe esacerbare il conflitto e rendere la comunicazione più problematica, in quanto lo stesso potrebbe sentirsi sminuito nel suo ruolo. Pur riconoscendo che l'attribuzione esclusiva dell'autorità parentale ad uno dei genitori potrebbe facilitarne l'esercizio, nella valutazione viene indicato che nell'interesse primario delle bambine l'attribuzione dell'autorità parentale potrebbe non essere la questione centrale.\nIn conclusione, per questi motivi l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni proponeva un lavoro di mediazione, con l'eventualità del sostegno di un curatore educativo che potesse intervenire qualora i genitori non riuscissero a trovare un accordo sulle decisioni importanti da prendere nell'interesse delle figlie.\nQuesta attenta valutazione è stata confermata anche nel complemento di perizia del 9 aprile 2013. Alla luce delle osservazioni delle parti e del certificato della psicoterapeuta, veniva confermata la medesima valutazione. In particolare veniva ricordata la conflittualità fra le parti e le possibili complicazioni. Veniva nuovamente evidenziata una certa difficoltà nell'esprimere una valutazione in relazione allo scenario da prediligere. Vista la grave conflittualità tra i genitori, in entrambi i casi vi potrebbero essere ripercussioni sulle figlie. Tale Ufficio aveva nuovamente messo l'accento sull'importanza di affiancare ai genitori un sostegno a livello di mediazione dei conflitti, rimettendosi in conclusione alla decisione dell'autorità di protezione.\n5. Nel caso in esame l'Autorità di protezione __________ ha ritenuto che non sarebbero dati i presupposti per una modifica dell'attuale assetto di autorità parentale congiunta. Tale conclusione resiste alla critica.\nIn effetti, pur riconoscendo che la relazione dei genitori è conflittuale, tale situazione non è grave al punto tale da necessitare la modifica dell'attuale assetto nel bene delle bambine. CO 2, pur ammettendo la situazione conflittuale ed una certa difficoltà di comunicazione, ha dichiarato a più riprese la propria disponibilità al dialogo e ad un'eventuale mediazione. Dagli atti non risultano episodi particolari nei quali i genitori non abbiano trovato un accordo per questioni importanti. I termini degli accordi sono sempre stati rispettati. CO 2 ha peraltro dichiarato che lui e RE 1 si comunicherebbero i rispettivi impegni professionali e personali. A volte si sarebbero persino “venuti incontro”. Egli dichiara che i dissidi con la madre delle sue figlie non sarebbero a tal punto insanabili da rendere addirittura necessaria la modifica dell'attuale assetto. Dal canto suo RE 1 dichiara che la mancanza di comunicazione con CO 2 sarebbe insanabile. Il parere della psicoterapeuta, prodotto dalla reclamante, che aveva in cura unicamente madre e figlia minore, evidenzia la conflittualità fra i genitori, ma non rende verosimile che il bene delle bambine esiga che l'autorità parentale venga data esclusivamente alla madre."}