{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-01-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-165_2014-01-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115310&nX40_KEY=4921755&nTrefferzeile=28&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b609d7d7f0a110eae6c90f4e0b3b7da8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.165"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 28.01.2014 9.2013.165"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Richiesta di soppressione dell'autorità parentale congiunta di genitori non coniugati: condizioni"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:19:10", "Checksum": "f59568c0d906ef33f256418c57dff770", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 28.01.2014 9.2013.165\nRegesto:\nRichiesta di soppressione dell'autorità parentale congiunta di genitori non coniugati: condizioni\n\n\nD. Con decisione del 16 maggio 2013 l'Autorità di protezione ha respinto l'istanza di RE 1, non ravvisando presupposti per modificare l'attuale assetto di autorità parentale congiunta. Essa ha indicato che i dissidi fra le parti non appaiono a tal punto insanabili da rendere necessaria una modifica dell'attribuzione dell'autorità parentale.\nE. Con reclamo dell'11 giugno 2006 RE 1 ha impugnato la predetta decisione, chiedendo che la stessa venga riformata e che le venga attribuita l'autorità parentale esclusiva sulle figlie.\nF. Con osservazioni del 18 giugno 2013 il padre si è opposto al reclamo, postulando la piena conferma della decisione menzionata. L'Autorità di protezione dal canto suo non ha presentato osservazioni.\nConsiderato\nin diritto\n1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d'appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA)), che giudica, nella composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Quanto alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74 a e b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8].\n2. Con il proprio reclamo RE 1 contesta la decisione dell'Autorità di protezione, postulando nuovamente la concessione dell'autorità parentale esclusiva. La mancanza di comunicazione con il padre delle bambine, le calunnie e le minacce subite nonché i dissidi su questioni economiche sarebbero alla base della richiesta di revocare l'autorità parentale al padre. A mente della reclamante la decisione impugnata sarebbe stata presa sulla base di una legge non ancora entrata in vigore.\nIl padre si oppone alla richiesta di RE 1 volta a modificare l'assetto di autorità parentale congiunta, poiché non ne sarebbero dati i presupposti. Egli ribadisce anche in questa sede che i dissidi fra i genitori non sarebbero a tal punto insanabili da rendere necessaria la modifica postulata. Ribadisce infine la propria disponibilità ad un lavoro di mediazione, a suo avviso necessario per il bene delle figlie.\n3. Giusta l'art. 296 CC, il figlio è soggetto, finché minorenne, all'autorità parentale. Se i genitori non sono uniti in matrimonio l'autorità parentale spetta alla madre (art. 298 cpv. 1 CC). L'art. 298a CC dispone tuttavia che, a richiesta dei genitori, l'autorità di protezione dei minori attribuisce loro l'autorità parentale in comune, a condizione che ciò sia compatibile con il bene del bambino e che essi le sottopongano per approvazione una convenzione che determini la loro partecipazione alle cure del figlio e la ripartizione delle spese di mantenimento.\nA richiesta di un genitore o del figlio o d'ufficio, l'autorità di protezione dei minori modifica l'attribuzione dell'autorità parentale ove lo esiga il bene del figlio a causa di un sostanziale cambiamento delle circostanze (art. 298a cpv. 2 CC). Le condizioni di soppressione dell'autorità parentale congiunta di genitori non coniugati corrispondono a quelle poste dall'art. 134 cpv. 1 CC (FF 1996 I p. 180; FamPra.ch 2003 449, c. 2.2.3), per i genitori divorziati. Una modificazione dell'attribuzione dell'autorità parentale presuppone che una nuova regolamentazione sia richiesta nell'interesse del figlio a causa del sopraggiungere di fatti nuovi importanti (FF 1996 I p. 145) (cfr. sentenze del Tribunale federale 5A_199/2013 del 30 aprile 2013, 5A_29/2013 del 4 aprile 2013, 5A_271/2012 del 12 novembre 2012). Determinanti sono sempre le circostanze nel caso concreto. In questo ambito non ogni divergenza fra i genitori in merito ai figli costituisce una modificazione essenziale ai sensi dell'art. 134 cpv. 1 CC (FF 1996 I p. 145). Le condizioni di revoca dell'art. 298a cpv. 2 CC non sono tuttavia così rigorose come per la revoca dell'autorità parentale (art. 311 cpv. 1 CC) (RSJ 109/2013 p. 394 segg.). Necessario è che i presupposti essenziali per una responsabilità comune dei genitori non siano più dati, sicché il bene del figlio richieda il trasferimento dell'autorità parentale. La modifica può essere ipotizzata unicamente se il mantenimento della regolamentazione attuale rischia di minacciare il bene del bambino (sentenza del Tribunale federale 5A_29/2013 del 4 aprile 2013). Ciò vale regolarmente quando la capacità e la volontà di cooperazione non sussistano più (ad esempio nel caso in cui nessuno dei due genitori è più in grado di dare un immagine positiva dell'altro) (Commentaire romand, CC I, Parisima Vez, p. 1831; sentenza del Tribunale federale 5A_29/2013 del 4 aprile 2013 consid. 2). Per la decisione riguardo al mantenimento dell'autorità parentale in comune non è di rilievo quale genitore sia responsabile per determinati mutamenti delle circostanze, bensì si tratta unicamente di determinare quale soluzione si imponga per il bene del figlio. E' sufficiente che non esistano più le condizioni essenziali per una comune responsabilità dei genitori, al punto che l'interesse del figlio imponga l'attribuzione dell'autorità parentale a uno solo dei due."}