{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-01-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-165_2014-01-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115310&nX40_KEY=4921755&nTrefferzeile=28&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b609d7d7f0a110eae6c90f4e0b3b7da8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.165"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 28.01.2014 9.2013.165"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Richiesta di soppressione dell'autorità parentale congiunta di genitori non coniugati: condizioni"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:19:10", "Checksum": "f59568c0d906ef33f256418c57dff770", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 28.01.2014 9.2013.165\nRegesto:\nRichiesta di soppressione dell'autorità parentale congiunta di genitori non coniugati: condizioni\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nBaggi Fiala |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________,\ne a\nCO 2 |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda l'autorità parentale sulle figlie PI 1 (2004) e PI 2 (2007); |\ngiudicando sul reclamo dell'11 giugno 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 16 maggio 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. Dalla relazione tra RE 1 e CO 2 è nata, il __________ 2004, PI 1. Il padre ha riconosciuto PI 1 il 7 ottobre 2004. Non essendo i genitori coniugati, l'allora Commissione tutoria regionale __________ aveva informato gli stessi della necessità di sottoscrivere un contratto per il mantenimento e le relazioni personali con la figlia. Le trattative si sono protratte per diversi anni ma, ritenuto che il padre all'epoca non percepiva reddito, non è stata stipulata alcuna convenzione. I genitori avevano espresso la volontà ad esercitare l'autorità parentale congiunta (cfr. scritto del 15 luglio 2005).\nNell'ottobre del 2005 la coppia ha trasferito il proprio domicilio a B__________.\nNel frattempo, il __________ 2007 RE 1 ha dato alla luce PI 2, che è stata riconosciuta da CO 2 il 17 luglio successivo.\nIl 15 gennaio 2008 la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria __________), riconosciuto che non era stato sottoscritto alcun contratto, ha incaricato l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di verificare l'idoneità dei genitori all'esercizio congiunto dell'autorità parentale.\nCon rapporto del 3 marzo 2008 l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni (allora UFAM ora Ufficio dell'aiuto e della protezione: UAP) ha comunicato “di non aver constatato elementi controindicanti” la capacità ad esercitare congiuntamente l'autorità parentale sulle figlie PI 1 e PI 2.\nNel corso del mese di maggio del 2008 la coppia si è trasferita a L__________.\nSollecitati in tal senso, il 20 novembre 2009 RE 1 e CO 2 hanno sottoscritto due convenzioni, poi approvate dalla Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria __________), con risoluzioni n. 09.290 e 09.291 del 24 novembre 2009. Le stesse prevedevano l'attribuzione dell'autorità parentale in comune ai genitori e l'importo del contributo di mantenimento.\nB. Nell'estate del 2011 la relazione tra RE 1 e CO 2 si è conclusa.\nIl 27 aprile 2012 CO 2 si è rivolto alla Commissione tutoria __________, postulando la regolamentazione delle relazioni personali con le proprie figlie. Con scritto del 18 maggio 2012 la madre ha, da parte sua, postulato che l'autorità parentale, esercitata in comune, le venga attribuita in forma esclusiva.\nNel corso dell'udienza del 22 maggio 2012 dinanzi alla Commissione tutoria __________ le parti hanno trovato un accordo sulle relazioni personali padre-figlie. In quella sede la madre ha ribadito la richiesta di poter esercitare l'autorità parentale da sola. Il padre dal canto suo si è opposto, precisando che per le questioni importanti vi sarebbe sufficiente collaborazione.\nIl 24 maggio 2012 la Commissione tutoria __________ ha dato nuovamente incarico all'UFAM di valutare se l'esercizio in comune dell'autorità parentale ad entrambi i genitori fosse ancora nell'interesse delle bambine.\nNel rapporto del 22 gennaio 2013 l'UFAM ha confermato, all'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) – nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria __________ – la precedente valutazione. Pur riconoscendo la conflittualità fra i genitori, non sarebbero stati riscontrati elementi a sostegno di una decisione di privazione dell'autorità parentale al padre. In conclusione, nel caso in cui l'autorità parentale continuasse ad essere esercitata congiuntamente e la situazione conflittuale perdurasse, veniva proposto il sostegno di un curatore educativo.\nInvitata in tal senso dall'Autorità di protezione, il 4 marzo 2013 RE 1 ha ribadito la propria di richiesta. Nel frattempo, il 25 febbraio 2013 la psicoterapeuta E__________, che segue madre e la figlia minore ha, dal canto suo, consigliato che l'autorità parentale venga attribuita alla sola madre.\nIl 21 marzo 2013 l'Autorità di protezione ha trasmesso le osservazioni di RE 1 e della psicoterapeuta all'UFAM, chiedendo un riscontro in merito.\nCon certificato del 22 marzo 2013 lo psicoterapeuta C__________ ha indicato che dal profilo psicologico non sarebbero ravvisabili elementi che giustifichino una limitazione dell'autorità parentale.\nNel complemento di perizia del 9 aprile 2013 l'UFAM ha confermato il precedente rapporto. Dopo aver nuovamente messo l'accento sulla conflittualità genitoriale, ribadisce che risulta in concreto difficile esprimersi in merito allo scenario da prediligere. In conclusione, indipendentemente dall'attribuzione dell'autorità parentale congiunta o conferita ad uno dei genitori, in concreto suggerisce una mediazione del conflitto, attraverso un lavoro terapeutico con l'eventualità di un sostegno da parte di un curatore educativo.\nC. Con osservazioni del 12 aprile 2013 CO 2 si è opposto alla richiesta di attribuzione esclusiva dell'autorità parentale formulata da RE 1, mostrando la sua disponibilità ad un'eventuale mediazione.\nDal canto suo, con scritto del 22 aprile 2013, RE 1, motiva la propria istanza con l'impossibilità di comunicazione costruttiva e positiva con il padre delle bambine, escludendo a priori una mediazione od il sostegno di un curatore educativo."}