2b, 15 consid. 2a/aa); che, nel caso concreto, l'Autorità di protezione nella decisione impugnata non menziona in alcun modo le motivazioni che l'hanno indotta a decurtare le pretese d'indennità e rimborso spese fatte valere dal curatore; che il diritto d'essere sentito è una garanzia formale, la cui violazione comporta per principio l'annullamento della decisione impugnata, senza riguardo alla fondatezza delle censure nel merito (DTF 126 V 132, cons. 2; sentenza ICCA del 12 dicembre 2008, inc. 11.2008.122, cons.