che per giurisprudenza, all'obbligo di motivazione non vengono poste esigenze troppo severe, l'autorità essendo tenuta ad esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte ad influire in qualche modo sul giudizio di merito; che la garanzia ha essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e, dall'altro, all'autorità di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b, 15 consid.